Altri 3 mila euro recuperati da un docente che durante le supplenze non aveva mai ricevuto la Carta del docente: stavolta a battere cassa dal giudice, quello di Parma, sempre attraverso il prezioso supporto dei legali Anief, è stato un’insegnante che tra il 2017 e il 2023 aveva svolto supplenze annuali dovendosi pagare anche la formazione e l’aggiornamento forzato in tempo di Covid portando pure avanti a proprie spese la didattica a distanza obbligatoria. Secondo la sezione lavoro del Tribunale emiliano, i precari svolgono lo stesso lavoro e hanno gli stessi diritti e doveri dei colleghi di ruolo: perché si dovrebbero aggiornare a proprie spese, ancora di più se l’indennità della Carta del docente viene assegnata con cadenza annuale?
Nella sentenza, il giudice di Parma ha citato altre espressioni favorevoli dei tribunali italiani, ma soprattutto ha fatto riferimento all’orientamento positivo espresso prima dalla Corte di Giustizia europea, con la famigerata ordinanza del 18 maggio 2022, non lasciano spazio a dubbi e poi dal nostro Consiglio di Stato. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda a coloro che dal 2016 hanno svolto supplenze annuali come maestri e insegnanti, a vario titolo, nelle nostre scuole hanno piena facoltà di presentare con Anief ricorso gratuito al giudice del lavoro per recuperare la Carta del docente: potranno in tal modo recuperare l’intero importo annuo dei 500 euro negato e allungare la lista delle cause vinte, fatta già di migliaia di casi. Possono aderire, allo stesso modo, gli educatori, per i quali si è espressa favorevolmente Cassazione. Entrambi, docenti e educatori, possono fare ricorso pure in modalità collettiva”.
IL TESTO DELLA SENTENZA
Nella fattispecie, il giudice ha scritto che “Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
Il Tribunale ha quindi ricordato “il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti”.
Per concludere, “il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa XXXX XXXX, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Accerta e dichiara il diritto di XXXX XXXXX di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l’importo di Euro 500,00 annui. 2) Per l’effetto, condanna l’Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente, o altro equipollente, così che la ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. 3) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Così deciso in Parma, il 6 aprile 2023”.
RICORRI CON ANIEF
Il sindacato Anief mette a disposizione di tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado precari dal 2016 la possibilità di presentare ricorso al giudice del lavoro, attraverso i legali del giovane sindacato, per chiedere l’assegnazione dei 500 euro annui prevista dalla Carta del docente: potranno in questo modo recuperare integralmente la somma, che può raggiungere 3.500 euro netti. È possibile visionare la video guida, lascheda rilevazione datie la modalità di adesione al ricorsoper chi non vuole sottostare alla sottrazione illegittima della Carta del docente finalizzata all’aggiornamento professionale.
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